Nell’assetto costituzionale vigente, conseguente alla l. cost. n. 3/2001, di riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, la Lombardia, come le altre regioni italiane a statuto ordinario, ha potestà legislativa concorrente nelle materie elencate all’art. 117, terzo comma, Costituzione, e competenza legislativa residuale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.
Lo Stato mantiene la competenza esclusiva nelle materie elencate al secondo comma dell’art. 117 e la potestà di determinare con legge i principi fondamentali cui le regioni dovranno attenersi nelle materie concorrenti.
Le materie di competenza residuale regionale non sono elencate dalla Costituzione e si ricavano, per esclusione, da quelle espressamente ricondotte alla potestà legislativa concorrente o a quella esclusiva statale, con il contributo determinante della giurisprudenza costituzionale. Ne risulta un elenco in movimento, non cristallizzato dalla norma costituzionale, che contempla, per esempio: la polizia amministrativa locale, l’istruzione e la formazione professionale, il commercio, l’industria, il turismo, l’artigianato, l’agricoltura, l’assistenza sociale.
Tra le materie di competenza concorrente, sulle quali la regione esercita la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali statali, rientrano: i rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni, il commercio con l’estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la protezione civile, il governo del territorio, i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e navigazione, oltre alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell’energia, al coordinamento della finanzia pubblica e del sistema tributario.
Dotata di proprio demanio e patrimonio, la Regione, ai sensi dell’art. 119 Costituzione, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e può stabilire e applicare tributi ed entrate propri, nonché ricevere dallo Stato quote di tributi erariali o contributi speciali per le spese necessarie allo svolgimento dell’attività amministrativa.
ll sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione è regolato dalla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) e successive modifiche ( legge regionale n. 38 del 28 dicembre 2017), nel rispetto dei principi fissati dallo Stato (v., in particolare, l’art. 122, primo comma, Cost. e l. n. 165/2004).”. Contestualmente al Consiglio, anche il Presidente della Regione viene eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini e nomina e revoca i componenti della Giunta, anche tra soggetti esterni al Consiglio regionale.